Cosa sono le categorie e le classifiche SOA?
Siamo arrivati al secondo articolo della serie di guide sull’attestazione SOA.
Se nel primo abbiamo affrontato i principali aspetti generali riguardanti questo documento, in questo illustreremo un tema più ristretto, già accennato nel contenuto precedente: le categorie e le classifiche SOA.
Nel seguente articolo ti spiegherò cosa sono, quante ne esistono e qual è il loro ruolo all’interno del variegato universo della SOA.
Categorie SOA: ecco come sono suddivisi i lavori pubblici
La normativa italiana in materia di SOA suddivide tutti i lavori pubblici in 52 categorie di opere.
Il concetto di categoria è molto semplice: vedila come un insieme di lavori pubblici che appartengono alla stessa tipologia di interventi. Ad esempio, la OG 1 indica tutte le opere di realizzazione di edifici civili e industriali, la OG 9, invece, include gli impianti per la produzione di energia elettrica ecc.
Quando un’azienda vuole partecipare a un appalto pubblico di valore superiore ai 150.000 euro deve obbligatoriamente essere qualificata per la categoria alla quale appartengono gli interventi: in altre parole, deve possedere un’attestazione SOA valida per quella tipologia di interventi.
Ti faccio un esempio: immagina di voler partecipare a un appalto per la realizzazione di un edificio civile. Ricordi cosa ti ho spiegato poco fa? Questo tipo di lavoro appartiene alla categoria OG 1. Di conseguenza, puoi partecipare all’appalto solo se possiedi una certificazione SOA per la OG 1.
Nota bene: per qualificarsi in una determinata categoria, le aziende devono dimostrare di avere una certa esperienza in quella tipologia di lavori. Ad esempio, se la tua impresa non si è mai occupata della costruzione di strade, ovviamente non puoi richiedere l’attestazione per la OG 3 che, per l’appunto, include strade e autostrade.
Ma ora andiamo a scoprire nel dettaglio quali sono le categorie SOA con una lista completa delle classificazioni e relativi lavori.

Elenco categorie SOA: quante e quali sono
Come ho già anticipato all’inizio dell’articolo, la normativa italiana in materia di appalti pubblici indica 52 categorie di opere, delle quali 13 sono indicate come ‘generali’ e 39 come ‘specializzate’.
Categorie di opere generali
OG 1 Edifici civili e industriali
OG 2 Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela
OG 3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane
OG 4 Opere d’arte nel sottosuolo
OG 5 Dighe
OG 6 Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione
OG 7 Opere marittime e lavori di dragaggio
OG 8 Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica
OG 9 Impianti per la produzione di energia elettrica
OG 10 Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione
OG 11 Impianti tecnologici
OG 12 Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale
OG 13 Opere di ingegneria naturalistica
Categorie di opere specializzate
OS 1 Lavori in terra
OS 2-A Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico
OS 2-B Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario
OS 3 Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie
OS 4 Impianti elettromeccanici trasportatori
OS 5 Impianti pneumatici e antintrusione
OS 6 Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi
OS 7 Finiture di opere generali di natura edile e tecnica
OS 8 Opere di impermeabilizzazione
OS 9 Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico
OS 10 Segnaletica stradale non luminosa
OS 11 Apparecchiature strutturali speciali
OS 12-A Barriere stradali di sicurezza
OS 12-B Barriere paramassi, fermaneve e simili
OS 13 Strutture prefabbricate in cemento armato
OS 14 Impianti di smaltimento e recupero rifiuti
OS 15 Pulizia di acque marine, lacustri, fluviali
OS 16 Impianti per centrali produzione energia elettrica
OS 17 Linee telefoniche ed impianti di telefonia
OS 18-A Componenti strutturali in acciaio
OS 18-B Componenti per facciate continue
OS 19 Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissioni e trattamento
OS 20-A Rilevamenti topografici
OS 20-B Indagini geognostiche
OS 21 Opere strutturali speciali
OS 22 Impianti di potabilizzazione e depurazione
OS 23 Demolizione di opere
OS 24 Verde e arredo urbano
OS 25 Scavi archeologici
OS 26 Pavimentazioni e sovrastrutture speciali
OS 27 Impianti per la trazione elettrica
OS 28 Impianti termici e di condizionamento
OS 29 Armamento ferroviario
OS 30 Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
OS 31 Impianti per la mobilità sospesa
OS 32 Strutture in legno
OS 33 Coperture speciali
OS 34 Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità
OS 35 Interventi a basso impatto ambientale
Le opere che rientrano in ciascuna categoria sono descritte in maniera estesa da delle specifiche declaratorie consultabili nell’Allegato A – Categorie di opere generali e specializzate del D.P.R. 207/2010.
Leggi anche: L’attestazione SOA spiegata in modo semplice
Categorie superspecialistiche e a qualificazione obbligatoria: tutto quello che devi sapere
Adesso preparati ad andare sulle montagne russe! Ti devo parlare, infatti, di due aspetti cruciali riguardanti le categorie SOA. Ci inoltreremo in un campo piuttosto ostico e complesso.
Tuttavia non devi aver timore! Ci sono io a farti da guida e a renderti semplice il viaggio!
Sei pronto? Bene, allora affrontiamo i temi delle categorie superspecialistiche e di quelle a ‘qualificazione obbligatoria’.
Categorie superspecialistiche: perché è bene sapere quali sono
Il Decreto del Ministero delle Infrastrutture n° 248 del 10 novembre 2016 ha indicato e regolamentato le cosiddette ‘categorie superspecialistiche’, ovvero categorie per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica.
In tutto sono 16. Di seguito l’elenco completo:
- OG 11 (impianti tecnologici)
- OS 2-A (superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico)
- OS 2-B (beni culturali mobili di interesse archivistico e librario)
- OS 4 (impianti elettromeccanici trasportatori)
- OS 11 (apparecchiature strutturali speciali)
- OS 12-A (barriere stradali di sicurezza)
- OS 12-B (barriere paramassi, fermaneve e simili)
- OS 13 (strutture prefabbricate in cemento armato)
- OS 14 (impianti di smaltimento e recupero di rifiuti)
- OS 18-A (componenti strutturali in acciaio)
- OS 18-B (componenti per facciate continue)
- OS 20-B (indagini geognostiche)
- OS 21 (opere strutturali speciali)
- OS 25 (scavi archeologici)
- OS 30 (impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi)
- OS 32 (strutture in legno)
Cos’hanno di speciale queste categorie? Prima di spiegartelo devo illustrarti brevemente due concetti molto importanti in tema di appalti:
- avvalimento: con questo termine si indica la facoltà di un’impresa, definita ‘ausiliata’, di soddisfare i requisiti economici, tecnici e organizzativi avvalendosi delle risorse di un’altra impresa, definita ‘ausiliaria’, in possesso di tali requisiti;
- subappalto: con questo termine si indica il contratto con il quale l’appaltatore affida a terzi l’esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto.
Adesso riprendiamo il discorso riguardo le categorie superspecialistiche e capirai perché ho introdotto queste ultime due nozioni.
Devi sapere che per le opere rientranti in queste categorie l’avvalimento è vietato qualora il loro valore superi il 10% dell’importo totale dei lavori. Inoltre l’eventuale subappalto non può superare il 30% dell’importo delle opere.
Ciò che ho scritto qui sopra ti sembra arabo? Ecco un esempio semplice semplice.
Immagina di voler partecipare a una gara d’appalto per lavori aventi come categoria prevalente la OG 1 (edifici civili e industriali). L’importo totale delle opere è pari a 7.000.000 di euro. Poniamo che parte dei lavori rientrino in altre categorie superspecialistiche come la OS 13 (strutture prefabbricate in cemento armato) e la OS 30 (impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi).
Se la tua impresa non è qualificata anche per le categorie OS 13 e OS 30, oltre che per quella OG 1, allora potrai ricorrere all’avvalimento solo se il valore totale delle categorie superspecialistiche OS 13 e OS 30 non supera i 700.000 euro, ovvero il 10% del totale delle opere.
Inoltre potresti affidare in subappalto solo una parte dei lavori superspecialistici. Ipotizziamo che la somma del loro valore sia pari a 600.000 euro. Se così fosse, allora potresti subappaltare solo una frazione dei lavori avente un valore massimo di 180.000 euro (il 30% di 600.000).
Da quanto detto, ne consegue che, in presenza di opere appartenenti a categorie superspecialistiche, l’azienda appaltatrice dovrà necessariamente possedere i requisiti necessari allo svolgimento delle opere summenzionate almeno per il 70% del loro importo totale.
Ciò che abbiamo scritto poc’anzi è un’esemplificazione di quello che attualmente è la normativa, quindi invitiamo sempre ad analizzare in dettaglio il bando e le varie indicazioni, fondamentali per non incorrere in errori. La scelta vincente è avvalersi di uno studio specializzato nella preparazione di gare d’appalto.

Ecco quali sono i vincoli imposti nei confronti delle categorie a qualificazione obbligatoria
Passiamo ora a parlare delle categorie a qualificazione obbligatoria.
Devi sapere che un’impresa che partecipa a una gara d’appalto qualificata per la categoria prevalente indicata nel bando, talvolta può avere la possibilità di eseguire anche opere appartenenti a categorie per le quali non è qualificata.
Esistono, infatti, categorie a qualificazione non obbligatoria e categorie a qualificazione obbligatoria. Le prime comprendono tutti quei lavori che possono essere eseguiti direttamente dall’appaltatore, anche se privo della relativa qualificazione. Rimane sempre la facoltà per il concorrente di subappaltarle a terzi. Nelle seconde, invece, rientrano quelle opere per le quali l’esecutore deve essere necessariamente provvisto della qualifica richiesta.
Facciamo un rapido esempio.
Un’azienda intende partecipare a una gara d’appalto per lavori appartenenti alla categoria prevalente OG 3 (strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane).
Una parte delle opere rientra nella categoria scorporabile OS 9 (impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico), a qualificazione non obbligatoria, un’altra nella categoria scorporabile OS 12-A (barriere stradali di sicurezza), a qualificazione obbligatoria.
Se l’azienda in questione è qualificata solo per la categoria OG 3, può comunque effettuare i lavori che rientrano nella OS 9, ma quelli che rientrano nella OS 12-A devono essere subappaltati.
Tutto ciò che abbiamo spiegato riguardo le categorie a qualificazione obbligatoria va considerata una sintesi generale su un argomento molto vasto e complesso. Gli esempi, inoltre, vanno presi come tali e non come regole ferree. Ogni caso, infatti, è a sé e richiede un’analisi certosina del bando e della normativa di riferimento, sempre!
Leggi anche: Ammortamenti figurativi SOA: di cosa si tratta?
Classifiche SOA: ovvero, le classi di importo per le opere pubbliche
Devi sapere che a ogni categoria SOA viene associata una determinata classifica di importo. Ce ne sono in tutto dieci, e a ognuna di esse è assegnato un certo valore. Quest’ultimo stabilisce l’importo dei lavori che può realizzare l’azienda che la possiede.
Di seguito ecco un elenco delle varie classifiche SOA:
- I fino a euro 258.000;
- II fino a euro 516.000;
- III fino a euro 1.033.000;
- III bis fino a euro 1.500.000;
- IV fino a euro 2.582.000;
- IV bis fino a euro 3.500.000;
- V fino a euro 5.165.000;
- VI fino a euro 10.329.000;
- VII fino a euro 15.494.000;
- VIII oltre euro 15.494.000.
Ti faccio un rapido esempio così da spiegarti meglio quello che ti ho scritto poc’anzi.
Immagina di voler partecipare a un appalto per la costruzione di un impianto per la produzione di energia elettrica (categoria OG 9, ricordi?). Ipotizziamo che questa opera abbia un valore complessivo di 7.000.000 di euro.
Adesso, osserviamo le varie classifiche che ti ho indicato in precedenza: quale devi possedere per poter partecipare all’appalto?
La V è troppo bassa, perché arriva solo fino a 5.165.000 euro. La VI, invece, è più che sufficiente in quanto supera abbondantemente i 7.000.000, arrivando fino a 10.329.000. In altre parole, potresti partecipare all’appalto possedendo la categoria OG 9 per almeno la classifica VI, o superiore.
Anche in questo caso, la possibilità di ottenere una determinata classifica è legata al soddisfacimento dei relativi requisiti: se desideri averne una di alto importo devi dimostrare di avere la capacità economica per richiederla.
In conclusione
In questo articolo abbiamo fatto una rapida panoramica delle informazioni principali riguardanti le categorie e le classifiche SOA.
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