Le categorie SOA sono un elemento fondamentale dell'attestazione SOA

Cosa sono le categorie SOA?

Categorie SOA: perché sono un aspetto fondamentale da tenere in considerazione per partecipare agli appalti pubblici

L’imprenditore che decide di intraprendere il lungo percorso burocratico necessario per l’ottenimento dell’attestazione SOA si trova di punto in bianco catapultato in un universo popolato da termini tecnici, cifre a ogni angolo e norme, commi e cavilli che farebbero perdere la testa a chiunque.

Uno degli elementi più importanti da prendere in considerazione qualora si intenda richiedere questo documento è quello di ‘categoria SOA’.

Se hai già fatto alcune ricerche sulla certificazione SOA potresti sapere a grandi linee a cosa mi sto riferendo. Tuttavia, nella migliore delle ipotesi, è probabile che tu ti sia appena affacciato sull’orlo di un abisso molto più profondo di quello che immagini.

La complessità di tanti aspetti relativi a questo tema potrebbe impensierire anche gli imprenditori più tenaci e spingerli a rinunciare al loro desiderio di possedere una certificazione così vitale per le imprese di oggi.

Per questo ho deciso di condividere questo articolo nel quale saranno illustrate le caratteristiche principali delle categorie SOA in modo semplice e pratico, così da offrire una guida adatta a chiunque abbia bisogno di un supporto in questo campo.

Le categorie SOA indicano la capacità di un'azienda di eseguire lavori di un certo tipo

Quale ruolo hanno le categorie nell’attestazione SOA?

L’attestazione SOA qualifica un’azienda per categorie di opere e per classifiche di importo.

Le categorie rappresentano delle ‘tipologie’ di lavori per le quali le imprese devono dimostrare il possesso dei requisiti economici e tecnici indicati dalla legge al fine di poter ottenere la certificazione necessaria alla partecipazione ad appalti pubblici.

Facciamo un esempio pratico.

Un imprenditore che intende ottenere un appalto pubblico per la costruzione di un edificio civile, può farlo solo se in possesso di un’attestazione SOA valida per la categoria OG 1, nella quale rientrano gli edifici civili e industriali.

Inoltre a ogni categoria sono associate delle classifiche di qualificazione alle quali è assegnato un importo proporzionale alla capacità economica e tecnica di un’azienda.

Le classifiche sono in tutto 10 e vengono indicate da un numero romano:

  • I fino a euro 258.000
  • II fino a euro 516.000
  • III fino a euro 1.033.000
  • III bis fino a euro 1.500.000
  • IV fino a euro 2.582.000
  • IV bis fino a euro 3.500.000
  • V fino a euro 5.165.000
  • VI fino a euro 10.329.000
  • VII fino a euro 15.494.000
  • VIII oltre euro 15.494.000

La qualificazione in una categoria con una determinata classifica abilita l’impresa a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto, ovvero del 20%.

Ad esempio, chi è in possesso di una qualifica per la categoria OG 1 e per la seconda classifica (fino a 516.000 euro) può partecipare a gare d’appalto per lavori che rientrano nella categoria suddetta con importo a base d’asta fino a 619.200 euro (ossia 516.000 + 20%).

Quante e quali categorie SOA esistono?

La normativa italiana in materia di appalti pubblici indica 52 categorie di opere, delle quali 13 sono indicate come ‘generali’ e 39 come ‘specializzate’.

Categorie di opere generali

OG 1 Edifici civili e industriali
OG 2 Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela
OG 3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane
OG 4 Opere d’arte nel sottosuolo
OG 5 Dighe
OG 6 Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione
OG 7 Opere marittime e lavori di dragaggio
OG 8 Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica
OG 9 Impianti per la produzione di energia elettrica
OG 10 Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione
OG 11 Impianti tecnologici
OG 12 Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale
OG 13 Opere di ingegneria naturalistica

Categorie di opere specializzate

OS 1 Lavori in terra
OS 2-A Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico
OS 2-B Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario
OS 3 Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie
OS 4 Impianti elettromeccanici trasportatori
OS 5 Impianti pneumatici e antintrusione
OS 6 Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi
OS 7 Finiture di opere generali di natura edile e tecnica
OS 8 Opere di impermeabilizzazione
OS 9 Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico
OS 10 Segnaletica stradale non luminosa
OS 11 Apparecchiature strutturali speciali
OS 12-A Barriere stradali di sicurezza
OS 12-B Barriere paramassi, fermaneve e simili
OS 13 Strutture prefabbricate in cemento armato
OS 14 Impianti di smaltimento e recupero rifiuti
OS 15 Pulizia di acque marine, lacustri, fluviali
OS 16 Impianti per centrali produzione energia elettrica
OS 17 Linee telefoniche ed impianti di telefonia
OS 18-A Componenti strutturali in acciaio
OS 18-B Componenti per facciate continue
OS 19 Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissioni e trattamento
OS 20-A Rilevamenti topografici
OS 20-B Indagini geognostiche
OS 21 Opere strutturali speciali
OS 22 Impianti di potabilizzazione e depurazione
OS 23 Demolizione di opere
OS 24 Verde e arredo urbano
OS 25 Scavi archeologici
OS 26 Pavimentazioni e sovrastrutture speciali
OS 27 Impianti per la trazione elettrica
OS 28 Impianti termici e di condizionamento
OS 29 Armamento ferroviario
OS 30 Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
OS 31 Impianti per la mobilità sospesa
OS 32 Strutture in legno
OS 33 Coperture speciali
OS 34 Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità
OS 35 Interventi a basso impatto ambientale

Le opere che rientrano in ciascuna categoria sono descritte in maniera estesa da delle specifiche declaratorie consultabili nell’Allegato A – Categorie di opere generali e specializzate del D.P.R. 207/2010.

Il certificato di esecuzione lavori attesta le opere compiute in passato da un'impresa

Il CEL: un documento indispensabile per qualificarsi per le categorie desiderate

Secondo il manuale utente stilato dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (AVCP), il Certificato di Esecuzione Lavori, noto come CEL, è definito come: “il documento rilasciato dalla Stazione Appaltante all’operatore economico attestante le lavorazioni svolte a seguito di gara, affidamento diretto, ordine per lavori in economia o altre forme di aggiudicazione”.

Per dirla semplice, il CEL è un documento emesso da un committente di opere, sia pubblico che privato, all’impresa che le ha effettuate. Questo certificato dimostra la capacità di un’azienda di eseguire lavori di un certo tipo, e di un determinato importo, ed è fondamentale per ottenere l’attestazione SOA.

Capita spesso che un intervento svolto da un operatore economico comprenda lavori di varia natura che rientrano in diverse categorie. In questi casi si distingue la categorie prevalente (ovvero quella di importo più elevato fra le categorie costituenti l’intervento) da quelle scorporabili (cioè quelle relative a lavori non appartenenti alla prevalente e comunque di importo superiore al 10 per cento dell’importo complessivo dell’opera o lavoro, oppure di importo superiore a 150.000 euro).

In una situazione del genere, quando il committente è pubblico, di norma la categoria prevalente e quelle scorporabili sono indicate in maniera precisa nel bando di gara. Pertanto il CEL rilasciato da un soggetto pubblico riporterà le informazioni in modo conforme al bando stesso.

Quando il committente è privato, invece, è spesso possibile scegliere se certificare l’importo totale dei lavori come relativo alla sola categoria prevalente oppure effettuare lo scorporo di quelle specializzate. In casi simili è sempre opportuno valutare attentamente questa opzione e capire quale sia la migliore scelta per la crescita dell’azienda.

È bene tenere a mente che lo scorporo non è sempre permesso. Ogni situazione, dunque, va presa singolarmente e valutata con criterio, prestando attenzione alla normativa di riferimento.

Le categorie superspecialistiche sottostanno a una normativa più stringente rispetto alle altre

Quello che c’è da sapere su categorie superspecialistiche e a qualificazione obbligatoria

Adesso preparati ad andare sulle montagne russe! Ti devo parlare, infatti, di due aspetti cruciali riguardanti le categorie SOA. Ci inoltreremo in un campo piuttosto ostico e complesso.

Tuttavia non devi aver timore! Ci sono io a farti da guida e a renderti semplice il viaggio!

Sei pronto? Bene, allora affrontiamo i temi delle categorie superspecialistiche e di quelle a ‘qualificazione obbligatoria’.

Categorie superspecialistiche: perché è bene sapere quali sono

Il Decreto del Ministero delle Infrastrutture n° 248 del 10 novembre 2016 ha indicato e regolamentato le cosiddette ‘categorie superspecialistiche’, ovvero categorie per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica.

In tutto sono 16. Di seguito l’elenco completo:

  1. OG 11 (impianti tecnologici)
  2. OS 2-A (superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico)
  3. OS 2-B (beni culturali mobili di interesse archivistico e librario)
  4. OS 4 (impianti elettromeccanici trasportatori)
  5. OS 11 (apparecchiature strutturali speciali)
  6. OS 12-A (barriere stradali di sicurezza)
  7. OS 12-B (barriere paramassi, fermaneve e simili)
  8. OS 13 (strutture prefabbricate in cemento armato)
  9. OS 14 (impianti di smaltimento e recupero di rifiuti)
  10. OS 18-A (componenti strutturali in acciaio)
  11. OS 18-B (componenti per facciate continue)
  12. OS 20-B (indagini geognostiche)
  13. OS 21 (opere strutturali speciali)
  14. OS 25 (scavi archeologici)
  15. OS 30 (impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi)
  16. OS 32 (strutture in legno)

Cos’hanno di speciale queste categorie? Prima di spiegartelo devo illustrarti brevemente due concetti molto importanti in tema di appalti:

  • avvalimento: con questo termine si indica la facoltà di un’impresa, definita ‘ausiliata’, di soddisfare i requisiti economici, tecnici e organizzativi avvalendosi delle risorse di un’altra impresa, definita ‘ausiliaria’, in possesso di tali requisiti;
  • subappalto: con questo termine si indica il contratto con il quale l’appaltatore affida a terzi l’esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto.

Adesso riprendiamo il discorso riguardo le categorie superspecialistiche e capirai perché ho introdotto queste ultime due nozioni.

Devi sapere che per le opere rientranti in queste categorie l’avvalimento è vietato qualora il loro valore superi il 10% dell’importo totale dei lavori. Inoltre l’eventuale subappalto non può superare il 30% dell’importo delle opere.

Ciò che ho scritto qui sopra ti sembra arabo? Ecco un esempio semplice semplice.

Immagina di voler partecipare a una gara d’appalto per lavori aventi come categoria prevalente la OG 1 (edifici civili e industriali). L’importo totale delle opere è pari a 7.000.000 di euro. Poniamo che parte dei lavori rientrino in altre categorie superspecialistiche come la OS 13 (strutture prefabbricate in cemento armato) e la OS 30 (impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi).

Se la tua impresa non è qualificata anche per le categorie OS 13 e OS 30, oltre che per quella OG 1, allora potrai ricorrere all’avvalimento solo se il valore totale delle categorie superspecialistiche OS 13 e OS 30 non supera i 700.000 euro, ovvero il 10% del totale delle opere.

Inoltre potresti affidare in subappalto solo una parte dei lavori superspecialistici. Ipotizziamo che la somma del loro valore sia pari a 600.000 euro. Se così fosse, allora potresti subappaltare solo una frazione dei lavori avente un valore massimo di 180.000 euro (il 30% di 600.000).

Da quanto detto, ne consegue che, in presenza di opere appartenenti a categorie superspecialistiche, l’azienda appaltatrice dovrà necessariamente possedere i requisiti necessari allo svolgimento delle opere summenzionate almeno per il 70% del loro importo totale.

Ciò che abbiamo scritto poc’anzi è un’esemplificazione di quello che attualmente è la normativa, quindi invitiamo sempre ad analizzare in dettaglio il bando e le varie indicazioni, fondamentali per non incorrere in errori. La scelta vincente è avvalersi di uno studio specializzato nella preparazione di gare d’appalto.

Un'azienda può effettuare lavori relativi a categorie a qualificazione obbligatoria solo possedendo la rispettiva qualifica

Ecco quali sono i vincoli imposti nei confronti delle categorie a qualificazione obbligatoria

Passiamo ora a parlare delle categorie a qualificazione obbligatoria.

Devi sapere che un’impresa che partecipa a una gara d’appalto qualificata per la categoria prevalente indicata nel bando, talvolta può avere la possibilità di eseguire anche opere appartenenti a categorie per le quali non è qualificata.

Esistono, infatti, categorie a qualificazione non obbligatoria e categorie a qualificazione obbligatoria. Le prime comprendono tutti quei lavori che possono essere eseguiti direttamente dall’appaltatore, anche se privo della relativa qualificazione. Rimane sempre la facoltà per il concorrente di subappaltarle a terzi. Nelle seconde, invece, rientrano quelle opere per le quali l’esecutore deve essere necessariamente provvisto della qualifica richiesta.

Facciamo un rapido esempio.

Un’azienda intende partecipare a una gara d’appalto per lavori appartenenti alla categoria prevalente OG 3 (strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane).

Una parte delle opere rientra nella categoria scorporabile OS 9 (impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico), a qualificazione non obbligatoria, un’altra nella categoria scorporabile OS 12-A (barriere stradali di sicurezza), a qualificazione obbligatoria.

Se l’azienda in questione è qualificata solo per la categoria OG 3, può comunque effettuare i lavori che rientrano nella OS 9, ma quelli che rientrano nella OS 12-A devono essere subappaltati.

Tutto ciò che abbiamo spiegato riguardo le categorie a qualificazione obbligatoria va considerata una sintesi generale su un argomento molto vasto e complesso. Gli esempi, inoltre, vanno presi come tali e non come regole ferree. Ogni caso, infatti, è a sé e richiede un’analisi certosina del bando e della normativa di riferimento, sempre!

In conclusione

In questo articolo ti ho spiegato cosa sono le categorie SOA, perché sono così importanti e quali sono le informazioni fondamentali da conoscere per orientarsi in questo campo.

Come hai potuto vedere, questo argomento, come tanti altri relativi agli aspetti burocratici degli appalti pubblici, è un vero e proprio labirinto nel quale è molto facile perdersi. E purtroppo questo significa anche perdere l’occasione di capire come sfruttare al massimo le potenzialità inespresse della propria impresa.

Per inoltrarsi in questo dedalo ti serve un filo d’Arianna che solo dei professionisti con tanti anni di esperienza alle spalle ti possono offrire.

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