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Obbligo SOA per i bonus per l’edilizia: finalmente abbiamo un chiarimento ufficiale

Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici interviene sull’obbligo SOA per i bonus edilizi

516.000 euro: è questa la soglia oltre la quale le imprese edili che eseguono lavori agevolati dal superbonus 110% e dagli altri bonus edilizi devono essere in possesso di un’attestazione SOA.

Si tratta di una novità introdotta di recente che ha sollevato diversi dubbi tra gli operatori del settore. In questo articolo, cercheremo di fare chiarezza in materia ed esporremo un documento con il quale il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha deciso di intervenire per interpretare i nodi che ancora rimanevano da affrontare rispetto a questo nuovo obbligo.

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Ecco in cosa consiste il noto obbligo SOA per i bonus per l’edilizia

L’obbligo di attestazione SOA per i bonus per l’edilizia è una novità introdotta dalla legge n. 51 del 2022, che ha convertito il decreto-legge n. 21 del 2022. Questa norma prevede che le imprese che eseguono lavori di importo superiore a 516.000 euro, relativi agli interventi agevolati dal superbonus 110% e dagli altri bonus edilizi, debbano essere in possesso di una certificazione (la SOA, per l’appunto) che attesti la loro qualificazione e capacità tecnica.

L’obbligo è entrato in vigore ufficialmente a partire dal 1° gennaio 2023, ma prevede una fase transitoria fino al 30 giugno 2023. In questo periodo è possibile affidare i lavori anche a imprese che non hanno ancora l’attestazione SOA, ma che documentano di aver sottoscritto un contratto finalizzato al suo rilascio con uno degli organismi accreditati. Dal 1° luglio 2023, invece, gli operatori economici dovranno necessariamente essere in possesso dell’attestazione SOA al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o di subappalto.

L’obbligo ha lo scopo di garantire la qualità e la sicurezza dei lavori che beneficiano delle agevolazioni fiscali previste dal decreto Rilancio e dalle altre norme vigenti. In questo modo, si vuole favorire la realizzazione di interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico, contribuendo alla tutela dell’ambiente e alla valorizzazione del patrimonio edilizio nazionale.

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Le autorità hanno fatto chiarezza: ecco le risposte ai dubbi circolati fino ad oggi

Come abbiamo più volte fatto notare in numerosi articoli precedenti, la normativa in materia di obbligo SOA per i bonus per l’edilizia presentava dei punti poco chiari che erano stati sottolineati più volte sia dalle imprese stesse che dall’ANCE e che attendevano delle risposte precise e definitive.

E le risposte sono finalmente arrivate.

Il 20 marzo del corrente anno, infatti, il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha rilasciato alcune importanti interpretazioni sull’articolo 10-bis del decreto-legge n. 21/2022 e, in particolare, ha reso noto che:

  • non è necessaria un’esatta corrispondenza tra le categorie SOA e i lavori da eseguire, ma è sufficiente accertare l’effettivo possesso, da parte dell’impresa, dell’attestazione in riferimento a determinate categorie, ovvero OG1 (Edifici civili e industriali), OG2 (Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela), OG11 (impianti tecnologici), OS6 (Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi), OS21 (Opere strutturali speciali) e OS28 (impianti termici e di condizionamento);
  • non è necessario possedere l’attestato nella classifica di importo che sarebbe stata richiesta in un appalto pubblico, ma può essere ritenuto sufficiente il possesso della prima classifica;
  • le imprese esecutrici non sono tenute a dimostrare il possesso di alcun requisito se i lavori, pur sottoscritti in seguito al 21 maggio 2022,  sono stati terminati entro il 31 dicembre 2022;
  • nel caso di lavori sottoscritti in seguito al 21 maggio 2022 e non terminati entro il 31 dicembre 2022 vale ciò che avevamo previsto nei nostri articoli precedenti, ovvero dal 1 gennaio 2023 le imprese devono dimostrare ALMENO di aver firmato un contratto di richiesta dell’attestazione con una SOA autorizzata dall’ANAC. Dal 1 luglio 2023 in poi, invece, le aziende devono OBBLIGATORIAMENTE essere già in possesso della certificazione;
  • infine, il Consiglio ha specificato che (anche in questo caso, lo avevamo sostenuto fin dall’inizio) sono esentate dall’obbligo le imprese che hanno già avviato i lavori prima del 21 maggio 2022 o che, comunque, hanno sottoscritto il relativo contratto prima di tale data.

Questo il sunto dell’importante documento rilasciato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Per i lettori che volessero approfondire il tema, riportiamo di seguito la relazione integrale.

L’articolo 10-bis del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21 risponde all’esigenza di garantire che l’esecuzione degli interventi sul patrimonio edilizio esistente, finalizzati al risparmio energetico e alla riduzione della vulnerabilità sismica, ammessi ad usufruire, in varia misura, di incentivi fiscali, sia affidata a imprese che possano dimostrare la propria competenza ed esperienza.

La norma vuole, quindi, offrire uno strumento di garanzia, in particolar modo, per quei lavori di maggiore rilevanza economica per i quali appare imprescindibile il raggiungimento di un elevato livello di affidabilità e qualità limitando drasticamente, per le quote di mercato superiori ai limiti previsti dalla norma, l’affidamento dei medesimi a esecutori che non sono in possesso dell’esperienza e competenza richieste a garanzia della corretta esecuzione degli interventi in parola.

Peraltro, tale medesima necessità è stata ancor prima avvertita in occasione della disciplina dei lavori privati di ricostruzione sismica (L’Aquila, Emilia Romagna, Centro Italia) dove il riconoscimento di importanti contributi economici ha motivato l’obbligo di affidamento dei contratti oltre una certa soglia solo ad imprese in possesso di attestazione di qualificazione (SOA).

Ciò premesso, è interpretazione di questa Commissione che il riferimento all’art. 84 del D. Lgs. 50/2016 è un rinvio formale ad una disposizione dell’ordinamento che individua il funzionamento degli organismi di attestazione e, pertanto, si forniscono qui di seguito, e per quanto contenuto nel quesito, indicazioni puntuali circa i requisiti da verificare dell’attestazione SOA e i relativi termini temporali di attuazione della disposizione normativa. In altri termini, lo scopo sostanziale della norma non deve essere quello di replicare, anche nei lavori privati che usufruiscono dei bonus edilizi, tutto il complesso meccanismo pensato per i lavori pubblici, bensì quello di garantire la moralità, la professionalità e la presenza reale sul mercato dell’impresa. Tali requisiti si intenderanno verificati con la dimostrazione da parte dell’impresa esecutrice (obbligatoria solo per contratti di appalto/subappalto con importo superiore a 516.000,00 euro) della certificazione SOA a prescindere dal riferimento alla categoria e classifica corrispondenti alla natura e all’importo dei lavori da eseguire.

Una interpretazione in tal senso della norma è, d’altro canto, tesa anche a favorire l’attività di verifica posta in capo al committente (soggetto che potrebbe, oltretutto, non disporre delle competenze necessarie) che non sarà tenuto di conseguenza a procedere allo scorporo delle lavorazioni previste dal contratto o all’identificazione della categoria delle lavorazioni al fine di individuare la tipologia di attestazione SOA di cui l’impresa deve dimostrare il possesso.

Essendo questa la ratio e la finalità della norma, per ciò che riguarda la necessità di individuare la “occorrente” qualificazione SOA ai sensi dell’articolo 10bis, è possibile rifarsi ad una linea di principio utilizzata anche dall’ANAC seppur con riferimento agli appalti pubblici inferiori a 150.000 euro (v. Deliberazione n. 681/2019, che richiama Parere di precontenzioso n. 35 del 26 febbraio 2014, e, soprattutto, Deliberazione n. 165 Adunanza del 11/06/2003). Secondo tale tesi, ai fini della qualificazione dell’impresa, non è necessaria un’esatta corrispondenza tra categorie SOA e lavori da eseguire, ma è sufficiente accertare l’effettivo possesso, da parte dell’impresa, di una professionalità qualificata, intesa come coerenza tecnica fra la natura dei lavori trainanti o prevalenti da eseguire e quelli dimostrati per l’ottenimento dell’attestato di qualificazione.

Da tale linea interpretativa discende che possono essere considerate idonee e coerenti con i lavori oggetto dei bonus edilizi, nel senso richiesto dalla norma, le seguenti categorie SOA:

• OG1 (Edifici civili e industriali)

• OG2 (Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela)

• OG11 (impianti tecnologici)

• OS6 (Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi)

• OS21 (Opere strutturali speciali)

• OS28 (impianti termici e di condizionamento)

Inoltre, sempre in coerenza con il fine della norma e con il principio della non necessaria corrispondenza tecnica, non sarà necessario l’esatto possesso di un attestato nella classifica di importo che sarebbe stata richiesta in un appalto pubblico, ma può essere ritenuto sufficiente il possesso della prima classifica.

Ai fini dell’applicazione temporale della norma si devono distinguere le seguenti ipotesi:

a) per i contratti di appalto/subappalto ricompresi negli articoli 119 e 121 del DL. n. 34/2020 di importo superiore a 516.000,00 euro sottoscritti dal 21 maggio 2022 le imprese esecutrici non sono tenute a dimostrare il possesso di alcun requisito se i lavori sono stati terminati entro il 31 dicembre 2022;

b) per i contratti di appalto/subappalto ricompresi negli articoli 119 e 121 del DL. n. 34/2020 di importo superiore a 516.000,00 euro sottoscritti dal 21 maggio 2022 i cui lavori sono proseguiti oltre il 31 dicembre 2022, occorrerà, che le imprese esecutrici, a decorrere dal 1° gennaio 2023:

– dimostrino il possesso della certificazione SOA rilasciata ai sensi dell’articolo 84 D. Lgs. 50/2016;

– oppure, in via transitoria, solo per i primi sei mesi decorrenti dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023, dimostrino l’avvenuta sottoscrizione di un contratto con una società organismo di attestazione finalizzato al rilascio della relativa certificazione. A decorrere dal 1° luglio 2023 sarà obbligatorio aver ottenuto la certificazione SOA pena il mancato riconoscimento delle detrazioni fiscali relative alle spese sostenute successivamente a tale data.

c) per i contratti di appalto/subappalto di lavori ricompresi negli articoli 119 e 121 del DL. n. 34/2020 di importo superiore a 516.000,00 euro sottoscritti dal 1° gennaio 2023 le imprese esecutrici potranno, al momento dell’affidamento dei lavori:

– dimostrare il possesso della certificazione SOA rilasciata ai sensi dell’articolo 84 D. Lgs. 50/2016;

– oppure, in via transitoria e, solo per i primi sei mesi decorrenti dal 1° gennaio 2023 fino al 30 giugno 2023, dimostrare l’avvenuta sottoscrizione di un contratto con una società organismo di attestazione finalizzato al rilascio della relativa certificazione. A decorrere dal 1° luglio 2023 sarà obbligatorio aver ottenuto la certificazione SOA pena il mancato riconoscimento delle detrazioni fiscali relative alle spese sostenute successivamente a tale data.

d) per i contratti di appalto/subappalto di lavori ricompresi negli articoli 119 e 121 del DL. n. 34/2020 di importo superiore a 516.000,00 euro sottoscritti dal 1° luglio 2023, l’esecuzione dei lavori ricompresi negli articoli 119 e 121 del DL. n. 34/2020, è affidata esclusivamente ad imprese in possesso della certificazione SOA.

Le previsioni contenute nell’articolo 10-bis non si applicano nei seguenti casi:

– contratti di appalto relativi ad interventi già avviati e in corso di esecuzione alla data del 21 maggio 2022.

– contratti di appalto i cui lavori non siano ancora stati avviati al momento dell’entrata in vigore della norma, ma la cui sottoscrizione risulti essere stata effettuata, comunque, in data anteriore al 21 maggio 2022. Per dimostrare la data certa della sottoscrizione è possibile fare riferimento allo scambio dei documenti contrattuali, tramite mail o PEC, al verbale di assemblea di condomino o, più in generale, ad altre modalità similari che risultino tracciabili.

Nei suddetti casi, quindi, le imprese affidatarie o subappaltatrici continuano ad operare senza dover possedere la certificazione SOA e ciò anche se l’importo dei valori è superiore alla soglia dei 516.000,00 euro e anche se i lavori dovessero proseguire nel 2023“.

Leggi anche: Blocco cessione del credito per i bonus edilizia: cosa sta succedendo?

In conclusione

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