Blocco cessione del credito per i bonus edilizia: cosa sta succedendo?

Obbligo attestazione SOA per bonus edilizi: criticità interpretative e chiarimenti necessari

Era il maggio 2022 quando il governo italiano ha deciso di introdurre l’obbligo dell’attestazione SOA per accedere ai bonus edilizi destinati al settore edile. Una misura, a detta del legislatore, necessaria per mantenere un maggiore controllo sull’effettiva qualità del lavoro degli operatori economici che usufruiscono di questi incentivi fiscali.

Tuttavia, fin dal primo momento, si sono manifestate delle criticità interpretative in merito ai contratti di appalto firmati tra maggio 2022 e dicembre 2022.

Criticità che hanno rallentato le procedure di riscossione dei crediti e nei confronti delle quali gli operatori economici necessitano di chiarimenti al più presto. E per giunta non le uniche in merito di bonus per l’edilizia. Un nuovissimo Decreto Legge, infatti, ha scatenato le preoccupazioni di numerose aziende edili dedite a interventi coperti da tali incentivi.

In questo articolo, cercheremo di fare luce sulla situazione e fornire tutte le informazioni necessarie per comprendere al meglio come si sta evolvendo la normativa in vigore.

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Bonus edilizi e attestazione SOA: zone d’ombra e criticità interpretative

Come i lettori abituali del nostro blog sanno ormai molto bene, dal 1° gennaio 2023 è obbligatorio avere l’attestazione SOA per poter accedere ai fondi destinati alla copertura delle misure per il sostegno del settore edile, come l’ecobonus, il Superbonus, il sismabonus e via dicendo.

Si tratta di una misura introdotta già dal maggio 2022 e che, fin dal primo momento, presentava delle piccole zone d’ombra.

In particolare, in base alla norma il nuovo regolamento entra in vigore in due step: dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023. per accedere ai bonus sopracitati è sufficiente dimostrare di avere già firmato il contratto di richiesta dell’attestazione con una delle Società Organismi autorizzate dall’ANAC. Dal 1° luglio 2023 in poi, invece, è assolutamente necessario essere in possesso del documento.

Fin qui sembrerebbe tutto più o meno chiaro, ma il problema più significativo sta nel fatto che la norma in questione è in vigore dal 21 maggio 2022 e, fin dal principio, si sono manifestate delle criticità interpretative in merito ai contratti di appalto firmati a partire da questa data fino al 31 dicembre 2022.

In soldoni, questo è l’interrogativo che ha attanagliato numerose aziende nei mesi precedenti: “se firmo un contratto d’appalto successivamente al 21 maggio 2022, ma PRIMA della fine dell’anno, sono obbligato a dimostrare di aver richiesto l’attestazione SOA già al momento della sottoscrizione, o posso farlo a partire dal 1° gennaio 2023?”.

È, purtroppo, non è mai stata data una risposta precisa in merito, tanto che numerosi istituti finanziari hanno preferito agire con prudenza, ‘congelando’ le procedure di acquisizione dei crediti in attesa di chiarimenti da parte del legislatore. Chiarimenti più che dovuti ma che, per il momento, ancora tardano ad arrivare.

E le criticità per gli operatori economici che operano in ambito di bonus per l’edilizia non finiscono qui.

Operai che lavorano alla ristrutturazione di una facciata

Blocco della cessione del credito: tutto quello che c’è da sapere

Il Consiglio dei Ministri ha recentemente approvato il Decreto Legge n. 11/2023, il quale prevede che non sarà più possibile cedere i crediti derivanti dai bonus edilizi o richiedere lo sconto in fattura.

Nota bene: la norma non ha come oggetto i bonus in sé, ma specificatamente la cessione del credito.

Questa misura, che entrerà in vigore dal 17 febbraio 2023, è stata adottata per salvaguardare i conti pubblici e si applicherà a partire dal 17 febbraio stesso, ad eccezione di alcuni casi specifici qualora i lavori siano già in corso.

Ma di quali situazioni specifiche si parla, di preciso, nel decreto?

Poiché si tratta di uno dei particolari verso i quali è presente maggior interesse, ecco di seguito il dettato dei commi 2 e 3 dell’art. 2 del D.L. nei quali viene indicato in quali casi è ancora possibile la cessione del credito e lo sconto in fattura:

Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi di cui all’articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto:
a) per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ai sensi dell’articolo 119, comma 13-ter, del decreto-legge n. 34 del 2020;
b) per gli interventi effettuati dai condomini risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ai sensi dell’articolo 119, comma 13-ter, del decreto-legge n. 34 del 2020;
c) per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici risulti presentata l’istanza per
l’acquisizione del titolo abilitativo.

Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi diversi da quelli di
cui all’articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente
decreto:
a) risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
b) per gli interventi per i quali non e’ prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano gia’ iniziati i lavori;
c) risulti regolarmente registrato il contratto preliminare ovvero stipulato il contratto definitivo di compravendita dell’immobile nel caso di acquisto di unita’ immobiliari ai sensi dell’articolo 16-bis, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o ai sensi dell’articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90“.

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In conclusione

In questo articolo abbiamo fatto luce sul principale dubbio che ancora persiste in merito all’obbligo di attestazione SOA per l’accesso ai bonus per l’edilizia e abbiamo esposto le caratteristiche fondamentali del nuovo D.L. che, a partire dal 17 febbraio, vieta la cessione del credito e lo sconto in fattura.

Ci auguriamo che il lettore abbia trovato le informazioni che stava cercando e che, ora, si senta più in grado di comprendere le complessità normative di cui abbiamo parlato. Complessità che, peraltro, non si limitano a quanto detto, ma sono proprie dell’intera normativa in materia di appalti e, in particolare, di attestazione SOA.

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