SOA categoria OS 2A (superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico)

Opere categoria OS 2A: quali sono e qual è il ruolo del Direttore Tecnico

Il valore dei beni culturali del nostro Paese è immenso, e altrettanto alto è quello degli appalti pubblici che riguardano interventi su di essi. Come si può ben immaginare, le aziende che possiedono le qualifiche necessarie per poter partecipare alle gare d’appalto per lavori di questo tipo, possono accedere a tantissime opportunità di crescita e di guadagno.

D’altro canto, l’iter burocratico da seguire per la richiesta dell’attestazione SOA è notoriamente complesso, e molti imprenditori ne sono intimoriti a tal punto da commettere l’errore di rinunciare a questa importante certificazione.

In questo articolo ci concentreremo sulla OS 2A, una delle categorie nelle quali sono stati ripartiti i lavori che hanno a che fare con i beni culturali: spiegheremo quali opere rientrano in questa tipologia di interventi, quali sono i requisiti per qualificarsi per la OS 2A e come ottenere la certificazione SOA in modo rapido e semplice.

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Categoria OS 2A: ecco quali opere comprende e quali sono i requisiti

La categoria OS 2A riguarda  l’intervento diretto di restauro e l’esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria di un vasto numero di beni culturali, tra i quali:

  • superfici decorate di beni immobili;
  • dipinti murali;
  • stucchi;
  • mosaici;
  • dipinti su tela;
  • intonaci dipinti e non dipinti.

I requisiti necessari per qualificarsi per questa categoria sono stati modificati in modo analogo a quanto è stato fatto per la OS 25, allo scopo di adattarli alle particolari caratteristiche di questo tipo di lavori.

In particolare, il legislatore è intervenuto sui punti seguenti:

  • secondo la normativa in materia di appalti pubblici, il limite d’attestazione massimo viene calcolato prendendo come riferimento una serie di valori tra cui il costo delle attrezzature che deve raggiungere almeno il 2% del totale. Le aziende specializzate nei lavori OS 2A, però, hanno molta difficoltà a raggiungere questa percentuale perché non necessitano di strumenti particolarmente avanzati e costosi, ma utilizzano attrezzi molto semplici. Per tale motivo la legge è stata modificata, eliminando questo requisito per la categoria OS 2A;
  • un imprenditore che desidera ottenere l’attestazione SOA deve dimostrare di aver portato a termine degli interventi di importo particolarmente consistente, detti ‘lavori di punta’. Le imprese specializzate nella OS 2A, però, sono solite effettuare numerose opere di piccolo calibro, per cui il legislatore ha deciso di eliminare anche questo requisito;
  • un’azienda può qualificarsi per una determinata categoria SOA solo certificando di aver effettuato, negli ultimi anni (per un massimo di 15), lavori per un importo totale pari almeno al 90% del valore della classifica richiesta. Per quanto riguarda la OS 2A, la percentuale è stata ridotta al 70%.

Per quantto riguarda la categoria OS 2A, i requisiti relativi al Direttore Tecnico sono differenti rispetto a quelli per le altre categorie

Direttore tecnico e C.E.L.: cosa cambia per i lavori della categoria OS 2A

La particolare natura dei lavori appartenenti alla OS 2A fa sì che i requisiti richiesti in ambito di direzione tecnica siano diversi rispetto a quelli relativi alle altre categorie. Di norma, un Direttore Tecnico (D.T.) deve dimostrare di aver conseguito un titolo di studio adeguato (Ingegnere, Geometra ecc.) o di possedere almeno 5 anni di esperienza come responsabile dei lavori.

Per quanto riguarda la OS 2A, invece, il D.T. deve soddisfare i seguenti requisiti:

  • diploma di restauratore rilasciato da scuole ai sensi dell’art. 9, DL 368/1998 o da altri soggetti di cui all’art. 29, comma 9 del Codice dei beni culturali;
  • 2 anni di esperienza come D.T.;

oppure:

  • qualifica di restauratore ai sensi dell’art. 182 del Codice dei beni culturali con almeno 3 incarichi in qualità di D.T. antecedenti l’11 novembre 2017.

Un’ultima differenza riguarda i C.E.L., ovvero i documenti emessi dai committenti per dimostrare l’esecuzione di lavori in appalto da parte degli operatori economici: per quanto riguarda le opere della categoria OS 2A, infatti, questi certificati devono riportare il visto dell’Autorità preposta alla tutela del bene.

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In conclusione

Abbiamo spiegato quali lavori appartengono alla OS 2A e come è stata adattata la normativa in materia di appalti pubblici che disciplina questa categoria.

L’attenzione verso la preservazione e la tutela dei beni culturali del nostro Paese è massima, e ci sono tantissime opportunità per le aziende che effettuano interventi in questo campo e che possiedono l’attestazione SOA.

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