Differenze tra Direttore Tecnico e Responsabile Tecnico

Direttore tecnico e responsabile tecnico: quali sono le differenze?

I principali compiti e responsabilità di queste due figure centrali negli appalti pubblici

Se sei interessato a ottenere l’attestazione SOA e stai raccogliendo tutte le informazioni necessarie per capire come gestire la complicata pratica di richiesta di questo documento, con ogni probabilità hai sentito parlare del ruolo di Direttore Tecnico e di quanto sia centrale questa figura in ambito SOA.

Tuttavia, potresti esserti imbattuto anche in un altro termine, molto simile al precedente: il Responsabile Tecnico.

Ci siamo resi conto che la differenza tra queste due figure non è chiara per la maggior parte di coloro che si interessano alla certificazione SOA. Spesso, vengono perfino confuse l’una con l’altra: non è raro che vengano considerate come due denominazioni dello stesso identico ruolo.

Per fugare ogni dubbio in merito, abbiamo deciso di dedicare il seguente articolo a una sintetica disamina delle differenze tra il Responsabile Tecnico e il Direttore Tecnico.

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Una breve panoramica sulla figura del Direttore Tecnico

Abbiamo parlato delle caratteristiche principali del Direttore Tecnico (figura regolamentata dal DPR n. 207/2010, indispensabile per l’ottenimento dell’attestazione SOA per qualsiasi categoria di lavori in appalto) già in un altro articolo dedicato, soffermandoci in particolare sui requisiti richiesti per ricoprire questo ruolo.

In questa sede desideriamo approfondire il rapporto che intercorre tra il DT e l’azienda in favore della quale svolge la sua funzione, nonché la natura delle responsabilità a carico del DT stesso.

Il DPR sopracitato definisce il Direttore Tecnico come “l’organo cui competono gli adempimenti di carattere tecnico-organizzativo necessari per la realizzazione dei lavori“. Nello specifico, ha il compito di dirigere la conduzione delle opere e di garantire la corretta gestione dei cantieri dal punto di vista tecnico e della sicurezza, di concerto con il rappresentante legale dell’impresa (il quale, in base alla normativa in materia di SOA, può ricoprire il ruolo di DT qualora in possesso dei relativi requisiti).

Ciò che è interessante notare è che il Direttore Tecnico, da un punto di vista organizzativo, rappresenta di fronte alla Stazione Appaltante in tutto e per tutto l’azienda che lo ha nominato, tanto che si parla spesso di immedesimazione organica tra questa figura e l’impresa stessa.

In base a questa caratteristica, si può notare come le responsabilità del DT non si limitino a quelle legate al suo ruolo di privato dipendente, ma sono estese anche in direzione della sua posizione di rappresentante dell’operatore economico. In altre parole, l’individuo nominato come Direttore Tecnico, dal punto di vista della gestione dei lavori, viene considerato come una figura dalla duplice natura: da un lato, un professionista, dall’altro, una vera e propria estensione dell’impresa per la quale lavora.

Ingegnere

Il Responsabile Tecnico: di quali opere si occupa questa figura professionale?

Rispetto al DT, il Responsabile Tecnico è regolamentato da una norma differente, specificatamente diretta a disciplinare in ambito di impianti posti al servizio degli edifici: ci riferiamo in particolare al Decreto del ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37.

Ma quali opere, di preciso, rientrano nella denominazione ‘impianti’ in base al presente DM?

Le indichiamo di seguito, riportando alla lettera il dettato dell’art. 1, comma 2, del decreto:

  • impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell’energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l’automazione di porte, cancelli e barriere;
  • impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;
  • impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
  • impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
  • impianti per la distribuzione e l’utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;
  • impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
  • impianti di protezione antincendio.

In base a quanto abbiamo indicato, si capisce bene quale sia la principale differenza del Responsabile Tecnico rispetto al DT: quest’ultimo è una figura pertinente nei confronti di qualsiasi categoria di appalti di lavori. Il Responsabile Tecnico, invece, ricopre un ruolo pertinente esclusivamente alle opere di impiantistica.

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In conclusione

In questo articolo abbiamo illustrato qual è la normativa che ha introdotto la figura del Responsabile Tecnico e qual è la principale differenza che lo distingue dal Direttore Tecnico.

Non rimane che approfondire quelli che sono i compiti e le responsabilità attribuite all’RT, ma lo faremo in un successivo contenuto (che puoi visionare cliccando qui), in modo da non caricare eccessivamente il lettore con il presente post.

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